Nel 2023, l’ambito fiscale sta vivendo una significativa evoluzione con il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica, specialmente per i soggetti in Regime Forfettario. Un aspetto critico di questo cambiamento riguarda la gestione dell’imposta di bollo, tradizionalmente applicata tramite l’apposizione fisica di una marca da bollo da 2,00 euro. In questo articolo, esploriamo come affrontare questo dovere tributario nell’era della fatturazione elettronica.

Criteri di applicazione del bollo

Fatture senza IVA

L’obbligo di assolvimento del bollo si presenta esclusivamente per le fatture in cui l’IVA non è esposta. Ciò include operazioni esenti, escluse o casi di inversione contabile.

Esclusione per Fatture con IVA

Per le fatture su cui si applica l’IVA, a prescindere dall’aliquota, non sussiste l’obbligo di apporre il bollo.

Codici IVA rilevanti

Secondo il Provvedimento 4 Febbraio 2021 n. 34958 dell’Agenzia delle Entrate, esistono specifici codici IVA per la fatturazione elettronica che implicano la non esposizione dell’IVA in fattura e, di conseguenza, obbligano al versamento del bollo. Questi codici sono:
  1. N2.1: Indica operazioni non soggette ad IVA per varie ragioni normative.
  2. N2.2: Utilizzato per operazioni non soggette ad IVA in specifici contesti.
  3. N3.5: Applicato a operazioni non imponibili in certi scenari, come specificato dalla normativa.
  4. N3.6: Per operazioni non imponibili sotto particolari condizioni.
  5. N4: Si riferisce ad altre operazioni che escludono l’IVA, come previsto dalla legge.

Codici IVA che escludono l’obbligo di bollo

Codici esemplificativi
  • N1 (Operazioni Escluse): Questo codice copre operazioni che, per specifiche disposizioni normative, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA e, di conseguenza, non comportano l’obbligo di versamento del bollo.
  • N3.4 (Operazioni Assimilate alle Cessioni all’Esportazione): Comprende operazioni che, pur essendo prive di IVA in fattura, sono assimilate a cessioni all’esportazione e quindi esentate dall’imposta di bollo.

Elenco A ed elenco B nell’applicazione del bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate fornisce due elenchi fondamentali, Elenco A e Elenco B, per aiutare i contribuenti a gestire l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Questi elenchi sono disponibili nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia.

Descrizione degli elenchi

Elenco A
  • Caratteristiche: Non modificabile.
  • Contenuto: Include fatture elettroniche già correttamente assoggettate all’imposta di bollo.
Elenco B
  • Caratteristiche: Modificabile.
  • Contenuto: Contiene fatture elettroniche che non riportano l’imposta di bollo ma che, in base ai dati, avrebbero dovuto essere assoggettate.

Gestione dell’Elenco B

Modifiche possibili
  1. Esclusione delle Fatture: È possibile indicare le fatture che non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, escludendole manualmente dal totale da versare per il trimestre di riferimento.
  2. Aggiunta di Fatture Mancanti: Si possono aggiungere le fatture elettroniche che devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi, aumentando così il totale da versare.
Processo di aggiustamento

L’utente può apportare le modifiche necessarie per assicurarsi che tutte le fatture che richiedono il pagamento dell’imposta di bollo siano correttamente considerate.

Importanza dell’Elenco B

L’Elenco B offre ai contribuenti la possibilità di verificare e correggere eventuali errori o omissioni, garantendo che l’obbligo tributario relativo al bollo sulle fatture elettroniche sia soddisfatto accuratamente.

Una componente essenziale nella gestione del bollo sulle fatture elettroniche è l’attenzione alle scadenze imposte per la modifica dell’Elenco B. Questo periodo limitato è cruciale per assicurare la correttezza delle informazioni fiscali.

Scadenza per la modifica dell’Elenco B

Disponibilità degli elenchi

Gli Elenchi A e B vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi” entro il 15° giorno successivo alla chiusura di ogni trimestre fiscale.

Termine per le modifiche

Le modifiche all’Elenco B possono essere effettuate fino all’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Ad esempio, per il trimestre gennaio-marzo 2023, le modifiche sono ammesse fino al 30 aprile 2023.

Conferma e definitività dell’Elenco B

Una volta superato il termine previsto, l’Elenco B si considera confermato e definitivo, non consentendo ulteriori modifiche.

Implicazioni per i contribuenti

Importanza del rispetto delle scadenze

È fondamentale per i contribuenti rispettare queste scadenze per garantire l’accuratezza della documentazione fiscale e per evitare eventuali disguidi o sanzioni.

Consigli per una gestione efficace

Si consiglia di monitorare regolarmente le fatture e gli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate, per apportare eventuali correzioni in modo tempestivo.

Nel 2023, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato tramite addebito diretto su conto corrente o mediante modello F24. Entrambe le procedure sono semplici e accessibili.

Modalità di pagamento

Passaggi per il pagamento online
  1. Accesso al Portale dell’Agenzia delle Entrate: Visita il sito dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Login: Entra nell’Area riservata utilizzando le credenziali Fisconline o SPID.
  3. Sezione Fatture e Corrispettivi: Clicca su “Fatture e corrispettivi”.
  4. Consultazione Dati: Vai alla sezione “Consultazione” e poi a “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
  5. Pagamento Imposta di Bollo: Scegli “Pagamento imposta di bollo” per visualizzare l’importo dovuto per ogni trimestre.
Opzioni di pagamento
  • Addebito Diretto: Procedi al pagamento inserendo il codice IBAN del tuo conto.
  • Modello F24: Scarica il modello F24 per effettuare il pagamento successivamente.

Codici tributo per il pagamento con F24

Se si opta per il pagamento tramite F24, è importante utilizzare i corretti codici tributo:
  1. 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre.
  2. 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre.
  3. 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre.
  4. 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
  5. 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni.
  6. 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.